Informativa sugli obblighi del fornitore di imballaggi in materia di conformità dell’imballaggio in base al Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)
Con la presente si porta evidenza delle novità in ambito regolamento 2025/40 meglio conosciuto come PPWR con dei chiarimenti circa il ruolo che la nostra azienda può svolgere in relazione ai nuovi obblighi di cui all’oggetto, in materia di conformità dell’imballaggio e della relativa dichiarazione, riportiamo qui di seguito in estrema sintesi i punti salienti, rinviando per maggiore approfondimento del tema e per i relativi riferimenti legislativi alla scheda allegata alla presente, predisposta dalla Associazione di categoria FIRI (Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi), cui aderiamo.
- Per il PPWR i soggetti che nella vecchia disciplina erano definiti generalmente “utilizzatori” (in pratica, chi “riempie” gli imballaggi) divengono, in molti casi, “fabbricanti” degli imballaggi che loro stessi “riempiono” e commercializzano “pieni” a proprio nome o marchio.
- Gli attuali “produttori” di imballaggi (vuoti), tra cui quindi anche le Imprese come la nostra che rigenerano e reimmettono sul mercato imballaggi vuoti, sono considerati dal PPWR “fornitori” di imballaggi.
- Gli obblighi relativi alla conformità degli imballaggi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal PPWR gravano, in buona parte, sui “fabbricanti” degli stessi; quindi sulle imprese che “riempiono” gli imballaggi e li immettono sul mercato a proprio nome e marchio.
- Anche relativamente agli imballaggi per il trasporto che recano il nome o il marchio del soggetto che li “riempie” e/o che comunque li immette sul mercato con proprio nome o marchio, quest’ultimo è considerato “fabbricante” e, di conseguenza, è lui il soggetto responsabile di predisporre ed emettere la dichiarazione di conformità relativamente a tutti i requisiti per i quali il PPWR la richiede.
- I “fornitori di imballaggio” devono mettere a disposizione dei “fabbricanti” tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché il “fabbricante” stesso possa dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali di imballaggio al Regolamento.
- La nostra Impresa, pertanto assicura sin da ora la propria disponibilità a fornire le informazioni e la documentazione necessaria ai fabbricanti. Non potrà tuttavia fornire la dichiarazione di conformità o la documentazione tecnica di supporto alla stessa prevista dall’Allegato VII del PPWR, poiché questi documenti rientrano nelle competenze e nelle responsabilità del fabbricante.
La nostra azienda ribadendo il suo pieno impegno in materia può con la sua rete farvi e dare supporto per le attività di vostra competenza.
Cordiali Saluti
Scutaro Vincenzo e Figlio srl